Condizioni Generali di Vendita

Condizioni Generali di Vendita

Art. 1
Ruolo delle Parti

1) Le presenti Condizioni Generali disciplinano, salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti, le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati tra PARSIMPEX S.r.l. (di seguito PARSIMPEX) e il Mandante/Caricatore/Mittente/Destinatario/Avente diritto al Carico (di seguito MANDANTE) nonché atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di PARSIMPEX e/o del MANDANTE; tali Condizioni Generali inoltre limitano, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità di PARSIMPEX.

2) Le presenti Condizioni prevarranno su tutti i termini e condizioni precedentemente comunicati e/o applicati dalla PARSIMPEX.

3) PARSIMPEX si riserva il diritto di modificare, emendare, cambiare o integrare le presenti Condizioni, laddove le circostanze lo richiedano, senza previa comunicazione.
Esse possono essere in qualunque momento richieste ad PARSIMPEX, che ne garantisce la massima diffusione e conoscibilità per l’intera propria clientela.

4) In caso di conflitto tra le presenti Condizioni e quanto previsto in qualsiasi documento di trasporto o altro documento si applicheranno le presenti Condizioni Generali.
Le presenti Condizioni Generali inoltre prevarranno su ogni altra pattuizione o condizione, scritta o orale, in qualunque modo redatta o stipulata, in particolare in relazione a qualsiasi termine e condizione che il MANDANTE ritenga di opporre e/o far valere nei confronti di PARSIMPEX, a meno che le parti non concordino in base ad accordo scritto ed in modo espresso di derogare alla presenti Condizioni Generali.
Le eventuali deroghe non possono essere in nessun caso annullate, modificate o integrate a meno che vi sia l’espresso accordo scritto tra il MANDANTE ed il legale rappresentante di PARSIMPEX o altro soggetto munito dei necessari poteri.

5) L’eventuale invalidità o non applicabilità di una qualsiasi disposizione prevista nelle presenti Condizioni Generali e derivante dall’applicazione di norme di legge non inciderà in alcun modo sulla validità delle altre disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali.

6) Il MANDANTE conviene che la stipula di più contratti di trasporto aventi per oggetto le stesse provenienze e/o destinazioni, si intendono oggetto di un unico contratto di spedizione più ampio anche ai sensi e per gli effetti relativi al diritto di ritenzione sulle merci. Al contratto di spedizione così definito e a tutti i conseguenti contratti di trasporto subordinati e relative attività accessorie sono applicabili in forma gerarchica le presenti condizioni generali.

7) Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
a. Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
b. Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso
c. Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie
d. Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere
e. Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto. 

Art. 2
Campo di Applicazione

1) Il MANDANTE accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di logistica e/o spedizione e/o di trasporto e/o di rappresentanza in Dogana, assicurazione e riassicurazione che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena e incondizionata applicazione tra le parti in relazione alla spedizione sin dal momento in cui essa viene accettata da PARSIMPEX, fatti salvi eventuali diritti o accordi stipulati per particolari servizi in relazione ai quali siano state convenute condizioni diverse.

Art. 3
Merci escluse

1) Il MANDANTE accetta di riconoscere espressamente che PARSIMPEX, salvo accordi specifici, non potrà accettare lo svolgimento di attività di logistica e/o spedizione e/o di trasporto e/o di rappresentanza in Dogana, assicurazione e riassicurazione se non concordato preventivamente con separato accordo scritto, relative alle seguenti tipologie di merce:
a. merce che sia classificata come a rischio o pericolosa o di cui sia stato proibito il trasporto o siano state sottoposte a restrizioni da parte degli organismi competente per tipologia di trasporto, o da parte di qualsiasi Autorità governativa o altra organizzazione che abbia l’autorità di classificare la merce come sopra indicata. . In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
b. merce deperibile e o sensibile a particolari restrizioni legate a temperatura e umidità
c. merce che non sia accompagnata da dichiarazioni e/o certificati qualora tali dichiarazioni risultino obbligatorie.
d. merce di qui sia proibita l’importazione nel paese di destinazione
e. animali,
f. merci che siano soggette a deterioramento,
g. merci che siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato,
h. valori, monete, beni preziosi
i. merce che PARSIMPEX decida che non può essere trasportata in modo sicuro o non compatibile con le disposizioni di legge vigenti

2) Qualora tali merci vengano affidate alla PARSIMPEX senza suo previo assenso, o la PARSIMPEX accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, la PARSIMPEX ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

Art. 4
Assunzione/accettazione degli incarichi e Responsabilità Vettoriale

1) La PARSIMPEX agisce in qualità di spedizioniere (ai sensi e per gli effetti del Art. 1737 del Codice Civile) in relazione a tutta la merce che le venga affidata per la spedizione. A tal fine il MANDANTE accetta espressamente e prende atto che PARSIMPEX potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c. senza che ciò implichi in alcun caso, neppure in via tacita o implicita, l’assunzione del trasporto o delle responsabilità da esso nascenti. PARSIMPEX inoltre, per effetto del mandato ricevuto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto regolato dalle proprie condizioni generali ovvero dalle relative convenzioni internazionali, nonché a compiere le operazioni accessorie agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), sempre operando con la massima diligenza, anche in tal caso agendo quale spedizioniere e non già quale spedizioniere-vettore.

2) Resta inteso che in nessun caso (ad esclusione di quanto previsto dalla legge) la responsabilità di PARSIMPEX in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di logistica e/o spedizione e/o di trasporto e/o di rappresentanza in Dogana, assicurazione e riassicurazione affidate ad PARSIMPEX potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dal vettore e/o dallo spedizioniere in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione, e/o alla legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso al limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

3) Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno si è verificato, come anche per l’eventualità che il danno si verifichi in una fase di stoccaggio e/o di deposito che non sia configurabile come sosta tecnica relativa al trasporto, eseguito da PARSIMPEX avvalendosi di proprie strutture, o da ausiliari di PARSIMPEX o da terzi presso strutture scelte da PARSIMPEX, o ancora il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare la disciplina applicabile, in base alla legge nazionale o alla disciplina convenzionale uniforme, al trasporto o alla spedizione, troverà applicazione il limite di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata.

4) E’ escluso, e tanto si pattuisce anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto), anche nei limiti sopra indicati.

5) Ai fini della applicazione ed interpretazione della presente pattuizione, per sosta tecnica si intende la sosta della merce  un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze che non siano direttamente connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

6) Gli INCOTERMS® regolano esclusivamente i rapporti tra Cedente/Cessionario di Beni. Non regolando la prestazione di servizi, la PARSIMPEX si considera estranea a qualsiasi obbligazione regolata dagli stessi. Resta di conseguenza inteso che i rapporti tra il MANDANTE e la PARSIMPEX sono regolati dalle presenti Condizioni Generali. Qualsiasi Riferimento a tali termini di resa è da ritenersi a puro titolo indicativo e non vincolate per la PARSIMPEX.

Art. 5
Copertura assicurativa integrativa e rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore

1) Qualora il MANDANTE intenda assicurare le merci da eventuali danni oltre i limiti sopra indicati, potrà dare mandato ad PARSIMPEX affinché essa provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto e nell’interesse del MANDANTE. In tal caso si necessita ricevere dal MANDANTE apposito Mandato Assicurativo da redarre obbligatoriamente, pena di nullità del mandato assicurativo, su apposito modello (Allegato “A”).
Il costo della predetta copertura dovrà essere corrisposto dal MANDANTE alla PARSIMPEX secondo i valori previsti nel suddetto Mandato Assicurativo.

2) In alternativa il MANDANTE provvederà ad assicurare direttamente le merci da spedizione e/o il trasportare, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere una espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore, tenendo in particolare il MANDANTE manlevata ed indenne PARSIMPEX da ogni pretesa di rivalsa oltre i limiti di risarcibilità di cui all’Art. 4 che precede. Eventuali danni eccedenti i limiti che precedono e/o che non siano coperti da assicurazione sono direttamente assunti dal MANDANTE in proprio con pieno esonero di PARSIMPEX da ogni responsabilità a riguardo.
Nell’ipotesi che il mandante, nel momento di conferimento del mandato alla PARSIMPEX, abbia già stipulato un proprio contratto di assicurazione che preveda l’azione di rivalsa nei confronti della PARSIMPEX, tale opzione è da ritenersi nulla in quanto in contrasto con le presenti Condizioni Generi Art.1 c.4

Art. 6
Termini di decadenza per la Presentazione dei Reclami

1) In deroga al disposto dell’art. 1698 c.c. nonché di eventuali disposizioni di legge o convenzionali e/o normative uniformi applicabili, qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato ad PARSIMPEX a mezzo raccomandata A/R o in alternativa a mezzo PEC presso l’indirizzo mail: parsimpex@legalmail.it entro i termini (previsti a pena di decadenza) di 5 giorni dal ricevimento della merce a destino o comunque (in caso di mancata consegna) di 15 giorni dalla data di affidamento della spedizione ad PARSIMPEX per le spedizioni AEREE/TERRESTRI e 45 giorni dalla data di affidamento della spedizione ad PARSIMPEX per le spedizioni MARITTIME/MULTIMODALI

Art. 7
Limiti di responsabilità.

1) Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

2) PARSIMPEX non dà – né può dare – alcuna garanzia in merito al rispetto di termini perentori di consegna, e pertanto non potrà essere ritenuta in nessun caso (ad esclusione di quanto previsto dalla legge) responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del MANDANTE per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

3) Gli eventuali dati di prenotazione/termini di consegna sono da considerarsi puramente indicativi

4) PARSIMPEX non sarà in alcun caso responsabile per perdite, danni, errate o mancate consegne causati da caso fortuito o da circostanze al di fuori del proprio controllo.
Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a. calamità naturali;
b. casi di forza maggiore quali guerre, incidenti a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili;
c. difetti, caratteristiche o vizi relativi alla natura dei prodotti spediti anche se gli stessi potevano essere conosciuti da PARSIMPEX al momento dell’accettazione della spedizione;
d. atti, inadempimenti od omissioni del mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell’Amministrazione dello stato, doganale o postale o di altra Autorità competente;
e. scioperi o conflitti di lavoro.
f. Avaria Generale o Particolare del mezzo/i trasporto utilizzato/i.

5) La PARSIMPEX non risponde per danni causati da imballo inadeguato o insufficiente. A tale riguardo la PARSIMPEX si ritiene esonerata dal compito di verificare l’idoneità dell’imballaggio presupponendo la competenza del MANDANTE in tal senso.

Art. 8
Documentazione

1) Il MANDANTE garantisce espressamente:
a. che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
b. che ha preso atto delle merci o beni che PARSIMPEX ha dichiarato inaccettabili per il trasporto e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
c. che la spedizione è stata preparata dal MANDANTE o altri soggetti da lui incaricati in locali opportunamente predisposti e sicuri, e che il MANDANTE ha incaricato nella preparazione della spedizione personale pienamente affidabile;
d. che il MANDANTE ha assunto le misure di protezione necessarie in relazione alla spedizione, al fine di evitare interventi non autorizzati durante la preparazione della merce;
e. che tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle operazioni doganali di importazione e/o di esportazione, sono state compiutamente osservate e che i documenti rilevanti ai fini del trasporto e connesse operazioni accessorie sono stati compiutamente controllati dal MANDANTE o da personale da questi appositamente autorizzato;

2) Il MANDANTE garantisce inoltre di mantenere PARSIMPEX manlevata e indenne da ogni perdita o danno di qualsivoglia natura che potesse derivare da qualsiasi violazione delle garanzie sopra indicate.

3) Il Mandante e/o il Mittente autorizzano la PARSIMPEX alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire alla PARSIMPEX il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

Art. 9
Operazioni Doganali e Rappresentanza in Dogana

1) Qualora venga conferito ad PARSIMPEX anche il compito di curare a nome proprio e per conto del MANDANTE e dei suoi rappresentati, le operazioni doganali relative alle merci descritte nei documenti, che il MANDANTE consegnerà al fine dell’esecuzione del presente incarico, il MANDANTE dovrà sottoscrivere l’apposito Mandato Di Intermediazione Doganale
In alternativa il MANDANTE garantisce comunque l’osservanza di tutti i commi enunciati nel presente articolo.

2) Le prestazioni di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti e verbali e l’espletamento delle formalità necessarie per l’introduzione di merci in deposito IVA ove richiesto, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni.

3) Per consentire a PARSIMPEX di espletare le formalità doganali il MANDANTE garantisce che:
a. Tutta la documentazione a disposizione di PARSIMPEX è reale, autentica e priva di vizi
b. Le fatture o le liste valorizzate emesse/ricevute dal mittente/destinatario delle merci oggetto delle spedizioni, sono state correttamente compilate in tutte le loro parti e l’importo in esse indicato è vero e reale e corrisponde al prezzo effettivamente pagato/ricevuto o da pagare/da ricevere per dette merci, con piena disponibilità di produrre a richiesta ogni documentazione atta a dimostrare la correttezza dell’importo espresso in fattura (comprensivo di eventuale assicurazione, nolo, royalties,diritti di licenza, commissioni di acquisto o brokeraggio, stampi e/o matrici, o altro elemento che concorra a formare il Valore in Dogana Art. 32 e successivi Reg.CEE 2913/92)
c. la vendita o il prezzo non sono subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare
d. nessuno degli elementi previsti dall’Art. 32 reg CEE 2913/92 tra quelli da addizionare al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includere nel valore di transazione
e. non vi sono corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita;
f. la vendita non è subordinata a un accordo fra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore.
g. la merce corrisponde alla tipologia descritta nella documentazione commerciale ed è conforme alle normative comunitarie in materia di tutela del consumatore con particolare riferimento alla falsa o fallace indicazione dell’origine
h. la merce è conforme alle eventuali direttive europee applicabili in tema di smaltimento (RHOS), sicurezza e marcatura CE; 
i.la merce non rientra nella categoria dei rifiumi o dei rottami 
j. la merce non contiene elementi che necessitano di rilascio autorizzazioni e/o nulla osta all’importazione da parte degli uffici USMAF (Uffici di Sanità Marittima e Aerea Frontiera), PIF (Punti di ispezione Frontaliera Veterinari), Fitopatologi,Accademie delle Belle Arti, Cities, Ministero delle telecomunicazioni. Come a titolo esemplificativo e non esaustivo : prodotti alimentari, prodotti destinati al contatto con alimenti, silica gel,dispositivi medici, medicinali, cosmetici, animali, piante, opere d’arte, apparecchi riceventi, ecc…;
k.dispone delle autorizzazioni necessarie da parte dei proprietari di eventuali marchi e/o brevetti;
l.la merce non contiene oli/alcoli/tabacchi soggetti ad accisa,imposte o contributi altri;
m.i medesimi beni sono esclusidal campo di applicazione delle normative restrittive riguardanti: 
I. beni culturali (Reg. CEE 3911/92; DIvo n. 42/2004, allegato A e s.m.i.) o di antiquariato (Reg. CE 1210/2003 e s.m.i. cod escl. Y903-Y905);
II. beni a duplice uso (Reg. CE nn.1334/2000; 1183/2007; 423/2007; 329/2007) e s.m.i. cod.escl.Y901); 
III. specie animali e vegetali e loro derivati, protetti (Convenzione di Washington e s.m.i. cod.escl.Y900)
IV. beni contenenti pelliccia di cane o di gatto (Reg. CE n. 1523/2007 e s,m.i. cod.escl.Y922)
V. beni contenenti prodotti derivati dalla foca (Reg. CE n. 737/2010 e s.m.i cod.escl.Y032)
VI. merci utilizzabili per tortura o repressione (Reg, CE 1236/2005 e s.m.i. cod.escl.Y904-Y906-Y907-Y908)
VII. prodotti che riducono lo strato di ozono (Reg, CE 203 7/2000 e s.m.i. cod.escl.Y902-Y926)
VIII. materiali di armamento (L, a. 185/1990 e s.m.i);
IX. sostanze chimiche (Reg CE n. 689/2008 e s.m.i.cod.escl.Y916-Y917)
X. sostanze stupefacenti o psicotrope;
XI. prodotti e tecnologie ad uso militare concernenti le misure restrittive nei confronti dell’Iran (Reg Ce n° 0423/2007 e s.m.i.cod.escl.Y911)
XII. beni destinati in IRAN (Reg. CE n. 1110/2008 e s.m.i.);
XIII. prodotti ceramici aventi tra 50 e 100 anni (Reg.to CE n.1210/2003 e s.m.i. cadd 4099)

Qualora le merci oggetto di dichiarazione in dogana rientrino su una o più delle summenzionate norme specifiche, il Mandante si impegna a portare a conoscenza la PARSIMPEX, producendo all’occorrenza le  eviste dichiarazioni suppletive e/o eventuali licenze di esportazione / importazione o quant’altro specificatamente previsto, comunque e assolutamente prima dell’espletamento delle formalità doganali.

4) Durante la rappresentanza in dogana, sono incluse nelle prestazioni accessorie le verifiche doganali, limitatamente alla fase di contraddittorio verbale con l’Autorità Doganale stessa.
Si intendono esclusi il potere difensivo per l’impugnazione di atti di accertamento fiscale e/o la facoltà di proporre autonomamente revisioni dell’accertamento e ricorsi verso l’Autorità Doganale o altre Autorità, per i quali il Mandante potrà eventualmente a sua discrezione fornire o meno mandato specifico”.

5) Per quanto riguarda l’origine delle merci, il MANDANTE s’impegna a farle indicare e sottoscrivere, esplicitamente dal mittente (se diverso dal MANDANTE) nelle fatture o in apposita autocertificazione separata, con la precisazione che detta attestazione può beneficiare il Paese di destinazione del trattamento daziario laddove applicabile. Qualora richiesto, il MANDANTE autorizza pertanto la PARSIMPEX, alla richiesta di rilascio del certificato EUR 1, EUR MED o A.TR e alla loro sottoscrizione in nome e per conto del MANDANTE. In tal senso il MANDANTE dichiara di essere a conoscenza del significato di “origine doganale preferenziale e origine doganale non preferenziale” delle merci e manleva la PARSIMPEX da eventuali informazioni errate che, qualora riportate sulle fatture, potrebbero portare all’emissione irregolare dei certificati sopra citati.

6) Il MANDANTE è altresì tenuto a fornire tutte le indicazioni necessarie aventi ad oggetto la voce e/o la classificazione doganale della merce. Qualora tali informazioni non venissero fornite tempestivamente o fossero incomplete, PARSIMPEX si ritiene sin d’ora autorizzata a procedere al meglio della ns. conoscenza declinando ogni responsabilità in relazione ad eventuali inesattezze che si verificassero nel corso delle operazioni doganali.

Art. 10
Poteri del Mandatario

1) In relazione a quanto previsto all’art. 1 il MANDANTE ed i suoi rappresentati, attribuiscono alla PARSIMPEX ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed alle altre che necessitassero ai fini dell’espletamento del mandato, di autorizzare l’utilizzo da parte della dogana di eventuali conti di credito del MANDANTE, effettuare gli adempimenti delle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute, ricevere rimborsi, quietanzare e firmare dichiarazioni, documenti e verbali.

Art. 11
Sostituzioni

1) Per il migliore e corretto espletamento degli incarichi che verranno conferiti alla PARSIMPEX, il MANDANTE autorizza PARSIMPEX a servirsi di propri sostituti individuati in persone di fiducia e previa valutazione della loro capacità professionale. Con il mandato di cui all’Art12 c.) il MANDANTE autorizza il sostituto prescelto da PARSIMPEX a svolgere operazioni quali: operazioni doganali o di altra natura legate al compimento del mandato anche in nome e per conto del MANDANTE stesso, nella modalità della rappresentanza diretta di cui all’art. 5, par. 2, primo trattino del Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 o indiretta di cui all’art. 5, par. 2, secondo trattino del Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, dichiarando che la presente autorizzazione è da intendersi quale procura dinanzi le Autorità Doganali ai sensi e per gli effetti della norma qui richiamata, dando per valido il suo operato. Nel caso in cui il sostituto fosse uno spedizioniere doganale (Doganalista), regolarmente iscritto al relativo albo professionale di cui alla legge n. 1612/1960, il MANDANTE dichiara di essere a conoscenza che la rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata ai suddetti spedizionieri doganali ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.P.R. n. 43/1973 e dell’art. 5 par. 2 del citato Reg. CEE n. 2913/92. Sarà cura della PARSIMPEX rilasciare apposita subdelega al sostituto da esibire alle Autorità Doganali, unitamente alla presente procura, quale prova del potere di rappresentanza diretta.

2) I sostituti di cui al comma precedente agiranno secondo le modalità che la PARSIMPEX riterrà più adeguate e conformemente alle istruzioni dalla stessa impartite, fermo il rispetto di quanto stabilito nelle presenti condizioni generali.

3) Tutte le seguenti obbligazioni (elencante a titolo esemplificativo ma non esaustivo) nascenti dalla rappresentanza in dogana (diretta o indiretta) del summenzionato sostituto/i di PARSIMPEX rimangono nella sfera giuridica del sostituto/i (Rappresentante in Dogana) e/o del MANDANTE (Rappresentato in Dogana):
a. liquidazioni dei diritti doganali, dell’IVA o di altri tributi
b. recupero a posteriori di maggiori diritti e/o sanzioni e/o cauzioni dovuti a cause di falsa o errata indicazione di origine preferenziale o atro titolo.
La PARSIMPEX si intende sin d’ora esclusa dal rapporto di rappresentanza tra MANDANTE e Sostituto in quanto Spedizioniere ai sensi e per gli effetti summenzionato Art.1.

Art. 12
Forma dell’Offerta

1) L’offerta, per servizi di logistica e/o spedizione e/o di trasporto e/o di rappresentanza in Dogana e/o di assicurazione/riassicurazione e/o accessori alla spedizione, vi verrà inviata prima della prestazione del servizio richiesto.

2) L’ offerta sarà ritenuta valida ed applicabile solo previo ricevimento della vs. conferma scritta per accettazione. In ogni caso la consegna della merce da parte vs. attesta, a tutti gli effetti, la conferma dell’offerta ed il conferimento del relativo mandato di spedizione atto a concludere contratti di spedizione in nome proprio e per conto del mandante e relative attività accessorie (art 1737 cc) e disciplinato dalle presenti generali pubblicate nel ns. sito all’indirizzo www.parsimpex.com

3) Eventuali difformità rispetto alle caratteristiche effettive della spedizioni saranno oggetto di eventuale adeguamento tariffario in misura anche non proporzionale. L’offerta si ritiene comunque valida ed applicabile secondo quanto previsto al summenzionato punto 2). Qualora le tali difformità non consentano la prestazione del servizio/i PARSIMPEX si riserva la facoltà di rinunciare al Mandato.

Art. 13
Corrispettivi, Anticipazioni e Crediti della PARSIMPEX

1) Il compenso per le attività sopra descritte verrà determinato con nota separata e/o tariffario concordato delle prestazioni rese, proposto e accettato dal MANDANTE secondo le modalità previste dall’Art.12 c.2). Oltre alle anticipazioni e spese ed IVA.

2) Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti la PARSIMPEX provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente la PARSIMPEX da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste alla PARSIMPEX. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti alla PARSIMPEX siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione la PARSIMPEX non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta alla PARSIMPEX potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

3) nel caso in cui la merce dovesse essere consegnata ad uffici esteri/corrispondenti diversi da quelli da noi comunicati al momento del conferimento del mandato, non potremmo garantire ne quanto offerto ne il buon esito  della spedizione.

4) In caso di mancato ritiro della spedizione a destino da parte del destinatario tutti gli oneri maturati/maturandi saranno a carico del MANDANTE, indipendentemente dal INCOTERMS® utilizzato.

5) Con la dicitura “Nolo Mare/Aereo” la tariffa deve essere calcolata per unità pagante.

6) I Noli, le tariffe, gli oneri addizionali (CAF, BAF, FUEL e simili) e i servizi indicati nell’offerta potrebbero subire improvvise variazioni da parte del mercato valutario internazionale e/o dai vettori stessi, senza preavviso o per altri motivi non dipendenti dalla PARSIMPEX.

7) Le spedizioni sono soggette a disponibilità di spazio ed equipment da parte dei rispettivi vettori e si riferiscono a merci non pericolose, non deperibili ed idoneamente imballate

8) Le spese non preventivate verranno addebitati al costo/su richiesta.

9) Anche in considerazione di quanto espresso all’Art. 4 comma 1), qualora il contratto di trasporto o le leggi nazionali / internazionali prevedano l’applicabilità di corrispettivi minimi per le prestazioni di qualsiasi servizio, il Mandante accetta, con il conferimento del mandato alla PARSIMPEX, che eventuali pretese avanzate a posteriori dagli esecutori materiali dei servizi, siano esclusivamente ad esso imputabili, mallevando la PARSIMPEX da qualsiasi onere/responsabilità a riguardo.

10) I servizi quotati dalla PARSIMPEX in divisa estera sono convertiti con tassi di cambio al lordo di eventuali spese ed oneri relativi;

11) Le fatture emesse dalla PARSIMPEX e le amticipazioni di corrispettivi del trasporto, diritti doganali, noleggio dei contenitori, dazi ed altre somme, a qualunque titolo sostenute in nome e per conto del Mandante/Caricatore/Mittente/Destinatario avente diritto al Carico dovranno essere saldate dal MANDANTE a scadenza, in base agli accordi posti in essere. In caso di ritardato pagamento la PARSIMPEX si riserva il diritto di addebitare interessi di mora come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, oltre a un importo non superiore a Euro 50.00 (Iva esclusa) a fronte degli oneri amministrativi sostenuti. Ai sensi dell’Art.1186 c.c. la PARSIMPEX quantunque sia il termine stabilito a favore del MANDANTE, può esigere immediatamente le prestazioni relative ai crediti scaduti o in scadenza, se il MANDANTE è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse. Il MANDANTE non potrà in ogni caso ritardare i pagamenti in funzione di presunti danni e/o disservizi imputabili alla PARSIMPEX, per la quale vigono i limiti di responsabilità di cui al precedente art. 7.
Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente la PARSIMPEX da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste alla PARSIMPEX stessa. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti alla PARSIMPEX siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione la PARSIMPEX non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversa pattuizione nessuna somma dovuta alla PARSIMPEX potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

12) Le quotazioni della PARSIMPEX e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.

Art.14
Diritto di ritenzione

La PARSIMPEX, nei confronti del Mandante/Caricatore/Mittente/Destinatario/Avente diritto al Carico e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci. In applicazione di quanto espresso all’art. 1 p.6, la ritenzione potrà anche riguardare beni non direttamente riferibili alle spedizioni relative ai crediti vantati.

Art.15 
Foro Competente

Qualunque controversia nascente dalla interpretazione ed applicazione delle presenti Condizioni Generali, nonché da qualunque contratto stipulato in relazione e nell’ambito delle attività sopra indicate, è soggetto alla giurisdizione esclusiva delle Corti Italiane, e segnatamente del Tribunale di Milano.

PARSIMPEX S.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. vengono di seguito richiamate ed espressamente accettate dal MANDANTE le pattuizioni previste dai seguenti Articoli relativi alle presenti nelle Condizioni Generali.

Art.1 Ruolo delle Parti
Art.4 Assunzione/accettazione degli incarichi e Responsabilità Vettoriale
Art.5 Copertura assicurativa integrativa e rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore
Art.6 Termini di decadenza per la Presentazione dei Reclami
Art.7 Limiti di responsabilità.
Art.9 Operazioni Doganali e Rappresentanza in Dogana
Art 13 Corrispettivo
Art.14 Clausola di scelta del Foro competente e giurisdizione.